Sez. 2, Sentenza n. 6555 del 10/06/1995 (Rv. 492783 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Divieto - Inapplicabilità al caso di pagamento rateale con durata uguale o superiore ai quindici anni - Condizioni.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE
In tema di edilizia economia e popolare, l'art. 8 della legge 27 aprile 1962 n. 231 (sostitutivo dell'art. 16 secondo comma del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2), a norma del quale il divieto di alienazione degli alloggi acquistati, stabilito dal primo comma del citato art.16, non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia durata eguale o superiore ai quindici anni, deve intendersi riferito al pagamento rateale già interamente eseguito e non anche a quello soltanto pattuito perché lo scopo della disposizione è quello di evitare che gli alloggi costruiti con il contributo dello Stato siano distolti dalla loro destinazione a soddisfare il bisogno abitativo degli assegnatari e delle loro famiglie e formino oggetto di atti speculativi da parte degli assegnatari.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)