Sez. 2, Sentenza n. 1045 del 03/02/1998 (Rv. 512150 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Divieto - Inapplicabilità al caso di pagamento rateale con durata uguale o superiore ai quindici anni - Condizioni.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE
In tema di edilizia economica e popolare l'art. 8 della legge 27 aprile 1962 n. 231, sostitutivo dell'art. 16 comma secondo del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, a norma del quale il divieto di alienazione degli alloggi acquistati, stabilito dal comma primo del citato art. 16, non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia durata eguale o superiore ai quindici anni deve intendersi riferito al pagamento rateale già interamente eseguito e non anche a quello soltanto pattuito, perché lo scopo della disposizione è quello di evitare che gli alloggi costruiti con l'aiuto dello Stato siano distolti dalla loro destinazione a soddisfare il bisogno abitativo degli assegnatari e delle loro famiglie e formino oggetto di atti speculativi da parte degli assegnatari.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 131 art. 8, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)