Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004 (Rv. 573665 - 01)
AZIENDA - AFFITTO | Contratti inerenti all'esercizio dell'azienda non caratterizzati dall'"intuitus personae" - Successione nel contratto dell'affittuario - Effetto naturale - Configurabilità - Conseguenze.
AZIENDA - AFFITTO
In tema di affitto d'azienda, l'art. 2558 cod. civ. considera come effetto naturale dell'affitto, salvo patto contrario, il subingresso dell'affittuario nei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e tale effetto esclude (con conseguente mancata liberazione del locatore d'azienda e contraente originario) solo in presenza di una specifica manifestazione di opposizione dell'altro contraente. Ne consegue che, in presenza dei detti presupposti (inerenza del contratto all'azienda; carattere non personale dello stesso), affinché si realizzi la successione dell'affittuario nel contratto, non è necessario dimostrare il consenso del terzo contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)