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Sez. 1, Sentenza n. 4301 del 29/04/1999 (Rv. 525881 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale - Trasferimento all'acquirente - Sussistenza - Conseguenze - Responsabilità per inadempimento - Configurabilità - Fattispecie relativa a obblighi contrattuali, di impresa realizzatrice di lottizzazione immobiliare, di esecuzione di opere di urbanizzazione.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525881-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

In caso di trasferimento d'azienda, si verifica il trasferimento al soggetto acquirente di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, a norma dell'art. 2558 cod. civ., con conseguente responsabilità dell'acquirente dell'azienda per l'inadempimento dei relativi contratti, a prescindere alla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili. (Nella specie si era verificato il conferimento ad una società del ramo di un'altra azienda comprensivo delle attività produttive e di commercializzazione inerenti ad una lottizzazione immobiliare e il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la società cessionaria di tale ramo aziendale responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni - relative all'esecuzione di opere di urbanizzazione - già contrattualmente assunte dal soggetto cedente nei confronti di acquirenti di unità immobiliari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)