diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3312 del 07/03/2001 (Rv. 544507 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti non caratterizzati dall'"intuitus personae" - Successione dell'acquirente ex art. 2558 cod. civ. - Configurabilità - Deroga alla norma codicistica - Patto espresso - Necessità.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544507-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

In tema di cessione d'azienda, l'art. 2558 cod. civ., nel disciplinare, in via generale, le vicende dei contratti in corso, stabilisce che, in assenza di diversa pattuizione, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Ne consegue che, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il "carattere personale" del rapporto stesso, ovvero l'esistenza del "patto contrario".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)