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Sez. L, Sentenza n. 9169 del 07/06/2003 (Rv. 564063 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall'applicazione del "minimo retributivo costituzionale" - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564063-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai fini della verifica dell'esatto versamento dei contributi nella misura prevista dal " minimale contributivo", secondo quanto prescritto dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n.389, occorre far riferimento, come retribuzione da assumere quale base per il calcolo dei contributi, al complessivo importo delle voci retributive indicate nel contratto leader (al netto delle voci esentate da contribuzione) e quindi occorre procedere al raffronto tra l'ammontare dei contributi che ne risulta e la contribuzione "complessivamente " versata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)