Sez. 2, Sentenza n. 4561 del 11/08/1982 (Rv. 422530 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSE - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - AZIONE DI ANNULLAMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - SITUAZIONE PSICHICA DEL TESTATORE - ONERE PROBATORIO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSE - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - AZIONE DI ANNULLAMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - SITUAZIONE PSICHICA DEL TESTATORE - ONERE PROBATORIO.*
Per l'annullabilità di un testamento, ai sensi dell'art. 591 cod. civ., non basta la sussistenza di una qualsiasi infermità che turbi il processo di Determinazione ed estrinsecazione della volontà, ma occorre che lo stato fisico-mentale del testatore sia tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente. E poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo. (V 3411/78, mass n 392861; (V 886/70, mass n 346268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)