Sez. 2, Sentenza n. 886 del 03/04/1970 (Rv. 346268 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI TESTARE - DEGLI INCAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE (INCAPACITA NATURALE) - ANNULLABILITA DEL TESTAMENTO PER INFERMITA DI MENTE DEL TESTATORE - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA DI TESTARE - DEGLI INCAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE (INCAPACITA NATURALE) - ANNULLABILITA DEL TESTAMENTO PER INFERMITA DI MENTE DEL TESTATORE - CONDIZIONI.*
Per l'annullabilita del testamento a causa di infermita mentale, non e sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volonta sia stato, in qualunque modo, turbato, ma occorre che lo stato psicò fisico del testatore fosse tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente, di talche, se la menomazione mentale accertata non lo aveva privato di tale attitudine, non puo essere contestata la sua capacita a disporre per testamento, incorrendosi, altrimenti, nella violazione del principio fondamentale secondo cui possono disporre per testamento tutti coloro che la legge non dichiara espressamente incapaci.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)