Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 05/11/1987 (Rv. 455803 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - CASI - INCAPACI (NATURALI) DI INTENDERE E DI VOLERE NEL MOMENTO IN CUI FECERO TESTAMENTO - ONERE DELLA PROVA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - CASI - INCAPACI (NATURALI) DI INTENDERE E DI VOLERE NEL MOMENTO IN CUI FECERO TESTAMENTO - ONERE DELLA PROVA.*
Per l'annullabilità d'un testamento, ai sensi dell'art. 591 n. 3, per incapacità naturale del testatore, non basta una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione d'una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri Atti oppure della capacità di autodeterminarsi. E poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano escluso l'incapacità naturale di testare d'una persona affetta da diabete e insufficienza renale e non da una vera malattia mentale). (Conf 4561/82, mass n 422530; (Conf 2692/79, mass n 399009; (Conf 3411/78, mass n 392861; (Conf 3246/76, mass n 382041; (Conf 886/70, mass n 346268; (Conf 3496/69, mass n 343641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)