Sez. 3, Sentenza n. 4753 del 30/03/2001 (Rv. 545379 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Debito d'indennizzo con previsione di un massimale - Natura di debito di valore - Funzione reintegrativa del patrimonio dell'assicurato - Rivalutazione automatica - Operatività.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni è un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 cod. civ.. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. La previsione di un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)