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Sez. 3, Sentenza n. 10488 del 07/05/2009 (Rv. 608089 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Debito indennitario dell'assicuratore - Funzione reintegrativa del patrimonio dell'assicurato - Natura di debito di valore sino alla liquidazione - Rivalutazione automatica - Necessità - Debito di valuta successivamente alla liquidazione - Condotta del debitore - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608089-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

In tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)