Sez. L - , Ordinanza n. 26027 del 15/10/2019 (Rv. 655394 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contratti di riallineamento contributivo - Art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. in l. n. 608 del 1996 - Interpretazione - Limitazione temporale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000 - Violazione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della normativa sui contratti di riallineamento retributivo, di cui all'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif., in l. n. 608 del 1996, è subordinato al rispetto del termine di un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime degli aiuti di Stato n. 236/A/2000 del 17 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 116, comma 1, della l. n. 388 del 2000, con conseguente indebita fruizione degli sgravi in base a rimodulazioni di programmi di riallineamento intervenute in epoca successiva al 17 ottobre 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5 com. 5, Legge 28/10/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 1, Decisione Commissione CEE 17/10/2000 num. 236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)