Sez. L, Sentenza n. 15846 del 10/07/2014 (Rv. 631692 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Accordi provinciali di riallineamento retributivo - Legittimazione alla sottoscrizione ai sensi del d.l. n. 510 del 1996 e poi nel testo modificato dalla legge n. 144 del 1999 - Alle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali - Spettanza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La legittimazione a sottoscrivere gli accordi provinciali di riallineamento retributivo è riservata dall'art. 5 del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608, nella sua formulazione originaria, alle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento e, successivamente, nel testo modificato dall'art. 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144, alle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)