Sez. L, Ordinanza n. 30868 del 26/11/2019 (Rv. 655885 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Accordi di riallineamento retributivo - Variazione di programmi ex art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996 - Limiti - Reiterazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il potere di variazione dei programmi di riallineamento retributivo, di qualunque contenuto ed indipendentemente dalla tempestività dell'accordo o dall'identità delle parti sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n. 608 del 1996, può essere esercitato una sola volta, nel rispetto dei limiti temporali, oggettivi e soggettivi previsti dalle norme di riferimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5 com. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)