Sez. 5, Sentenza n. 16310 del 22/01/2014 Cc. (dep. 14/04/2014) Rv. 260559 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti - Pericolosità sociale - Motivazione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione, nei confronti di appartenenti ad associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che si sia data dimostrazione dell'appartenenza all'associazione ex art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)