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Sez. 2, Sentenza n. 3809 del 15/01/2013 Cc. (dep. 24/01/2013) Rv. 254512 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Pericolosità - Attualità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254512-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)