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Sez. 2, Sentenza n. 29478 del 05/07/2013 Cc. (dep. 10/07/2013) Rv. 256178 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Pericolosità - Attualità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256178-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulta adeguatamente dimostrata e non sussistono elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo in questo senso dirimente né il decorso del tempo né l'eventuale restrizione carceraria, in presenza della quale, però, il giudice deve specificamente motivare sull'assenza di comportamenti indicativi di un effettivo recesso.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)