Sez. 5, Sentenza n. 12162 del 09/06/2005 (Rv. 581960 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Rettifica del valore dichiarato - Indicazione dei criteri astratti utilizzati per la determinazione del diverso valore - Sufficienza - Prova in sede contenziosa - Onere a carico dell'Ufficio finanziario - Ambito.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore degli immobili, emesso dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soddisfa l'obbligo formale di motivazione da detta norma previsto quando contenga l'enunciazione, anche soltanto astratta, degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali è stato adottato, elementi che ben possono essere costituiti da specifiche caratteristiche degli immobili medesimi che valgano a renderli particolarmente appetibili sul mercato immobiliare. Fermo restando però che la legittimità formale dell'atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipendente dall'assolvimento da parte dell'Amministrazione creditrice dell'onere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a fondamento dell'avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)