Sez. 5, Sentenza n. 4632 del 27/03/2003 (Rv. 561528 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Rettifica del valore dichiarato - Indicazione dei criteri astratti utilizzati per la determinazione del diverso valore - Necessità - Sufficienza - Prova in sede contenziosa - Onere a carico dell'Ufficio finanziario - Ambito.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposta di registro e di INVIM, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che in tale atto è sufficiente che l'Ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo. Diversamente in sede contenziosa, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'Ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)