Sez. 2, Sentenza n. 2155 del 14/02/2012 (Rv. 621495 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione stipulata nel corso di una lite - Mancata deduzione nel giudizio della stipulazione della transazione - Sentenza che decide nel merito la controversia - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato - Conseguenze - Impossibilità di far valere la transazione.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che, tuttavia, alcuna di esse deduca in giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza, in funzione dell'ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio sia definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione così accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell'accordo transattivo, mediante la proposizione di un'azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerare divenuta ormai definitivamente inefficace.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)