Sez. L, Sentenza n. 20723 del 03/10/2007 (Rv. 599635 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Conciliazione amministrativa nel corso di una lite - Mancata deduzione nel giudizio - Formazione del giudicato - Conseguenze - Successiva emissione del decreto ingiuntivo - Possibilità di far valere la transazione in sede di opposizione - Esclusione - Domanda in via riconvenzionale del risarcimento danni per mancato rispetto della transazione - Ammissibilità.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel caso in cui tra le parti di un giudizio in materia d lavoro sia intervenuta una conciliazione amministrativa, senza tuttavia che alcuna di esse abbia dedotto nel medesimo la composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza passata in giudicato, la situazione accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle somme indicate in sentenza. Tuttavia il convenuto può, come nella specie, chiedere invia riconvenzionale il risarcimento del danno subito per l'inadempimento da parte dell'attore degli obblighi assunti con l'atto di transazione, e in particolare dell'obbligo di non proseguire le azioni in corso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)