Sez. L, Sentenza n. 6397 del 22/07/1987 (Rv. 454676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO ALLA SCADENZA DEL PREAVVISO - LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - DEROGA TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO ALLA SCADENZA DEL PREAVVISO - LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - DEROGA TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio, secondo cui il preavviso di licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso, può essere derogato per accordo delle parti, quando queste, prima della scadenza, pattuiscano l'esonero immediato degli obblighi relativi alle reciproche prestazioni. Tale accordo è ravvisabile anche in comportamenti taciti concludenti, quale quello dell'accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della preventiva liquidazione e pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, ma tale accettazione ove fatta da un dirigente, il cui rapporto di lavoro non è tutelato dalla disciplina legale limitativa del licenziamento individuale (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970), non implica di per sè, in Mancanza di una pattuizione specifica, la rinuncia a quelle attribuzioni patrimoniali (nella specie la cosiddetta indennità supplementare) prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, conseguenti all'eventuale carattere ingiustificato del licenziamento. (V 4301/84, mass n 436225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 13/04/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)