Sez. L, Sentenza n. 4301 del 21/07/1984 (Rv. 436225 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO DELLE PARTI - IDONEITÀ - COMPORTAMENTI TACITI E CONCLUDENTI - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO DELLE PARTI - IDONEITÀ - COMPORTAMENTI TACITI E CONCLUDENTI - RILEVANZA.*
Il principio in base al quale il preavviso di licenziamento, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni, fino alla scadenza del termine di preavviso, è derogato per accordo delle parti, quando queste, prima di detta scadenza, pattuiscano l'esonero immediato dagli obblighi relativi alle reciproche prestazioni. Un accordo, nel senso indicato, è ravvisabile anche in comportamenti taciti e concludenti, quale quello dell'accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della preventiva liquidazione e corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. (Conf 5295/83, mass n 430198; (Conf 300/81, mass n 410734; (Conf 289/76, mass n 378965; (Conf 2563/74, mass n 370987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)