Sez. 4, Sentenza n. 29645 del 20/04/2016 Cc. (dep. 13/07/2016) Rv. 267749 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Diritto di accesso del difensore alle registrazioni - Onere della difesa di specificare al P.M. la destinazione a fini di riesame - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di riesame di misure cautelari personali, costituisce onere della difesa specificare al P.M. che l'istanza di accesso alle registrazioni di conversazioni telefoniche intercettate è finalizzata alla presentazione di una richiesta di riesame, essendo tale precisazione necessaria per consentire al P.M. il tempestivo adempimento dell'obbligo di rilascio delle copie delle conversazioni utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)