Sez. 6, Sentenza n. 56990 del 06/11/2017 Cc. (dep. 20/12/2017) Rv. 271746 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Diritto di accesso del difensore alle registrazioni - Natura incondizionata - Specificazione che l'istanza è finalizzata alla richiesta di riesame - Rilevanza ai soli fini della congruità del tempo impiegato per l'adempimento.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Il diritto incondizionato del difensore di ottenere copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, non può essere disconosciuto a causa della mancata specificazione che l'istanza di accesso è finalizzata alla presentazione della richiesta di riesame in quanto tale indicazione rileva esclusivamente per la verifica della congruità del tempo impiegato per l'adempimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)