Sez. 1, Sentenza n. 85 del 10/10/2025 Ud. (dep. 02/01/2026) Rv. 289218-02
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Assunzione disposta in un momento diverso da quello indicato nell'art. 507 cod. proc. pen. - Conseguenze - Mera irregolarità - Ragioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
L'assunzione di un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce una mera irregolarità, non essendo affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché non incide sull'assistenza, sulla
rappresentanza o sull'intervento dell'imputato. (Fattispecie relativa all'ammissione, nella fase iniziale dell'istruttoria dibattimentale, di un supplemento di perizia richiesto dal pubblico ministero, avente ad oggetto la trascrizione di un'intercettazione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)