Sez. 3, Sentenza n. 45931 del 09/10/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 260871 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Testimonianza - Assunzione disposta in un momento diverso da quello indicato nell'art. 507 cod. proc. pen. - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
L'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)