Sez. 6, Sentenza n. 2424 del 06/11/2009 Ud. (dep. 20/01/2010) Rv. 245808 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Testimonianza - Assunzione disposta in un momento diverso da quello indicato nell'art. 507 cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
L'assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice "ex officio" in un momento diverso dal termine dell'acquisizione delle prove indicato dall'art. 507 cod. proc. pen. costituisce una mera irregolarità e non comporta alcuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità, in difetto di un'espressa previsione normativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)