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Sez. 3, Sentenza n. 45737 del 23/02/2017 Ud. (dep. 05/10/2017) Rv. 271410 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Verbale di ammissione al pagamento in via amministrativa - Notifica al contravventore - Esclusione - Libertà di forme - Raccomandata A.R. - Validità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271410-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che l'avviso di spedizione della raccomandata A.R. fosse idoneo a dimostrare, in assenza di prova contraria, l'avvenuta conoscenza dell'invito al pagamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)