Sez. 3, Sentenza n. 5892 del 24/06/2014 Ud. (dep. 10/02/2015) Rv. 264062 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 - Ammissione al pagamento - Formale notificazione - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO
In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicchè l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 22, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 23, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)