Sez. L, Sentenza n. 9896 del 12/11/1996 (Rv. 500503 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Rinunzia alla domanda con dichiarazione sottoscritta dalla parte e contenuta nel controricorso tardivo - Validità - Motivo di ricorso relativo a tale domanda - Declaratoria della cessazione della materia del contendere - Obbligo della Corte di Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Alla domanda proposta nel giudizio di merito può validamente rinunziarsi con dichiarazione, personalmente sottoscritta dalla parte, contenuta nel controricorso, ancorché questo sia inammissibile perché tardivamente notificato, con la conseguenza che in relazione al motivo di censura relativo a tale domanda la Corte di Cassazione deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)