Sez. 1, Sentenza n. 10361 del 25/10/1990 (Rv. 469535 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - SUCCESSIVA RINUNCIA ALL'AZIONE DA PARTE DELL'ORIGINARIO IMPUGNANTE LA DELIBERA, VINCITORE NEL GIUDIZIO DI MERITO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - SUCCESSIVA RINUNCIA ALL'AZIONE DA PARTE DELL'ORIGINARIO IMPUGNANTE LA DELIBERA, VINCITORE NEL GIUDIZIO DI MERITO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di una società per azioni, la rinuncia all'Azione (e cioè ai diritti fatti valere) da parte dell'attore, che ha preso l'iniziativa dell'impugnazione del detto bilancio, manifestata in pendenza del giudizio di Cassazione, in cui l'attore medesimo ha assunto la posizione di controricorrente e ricorrente incidentale, e successiva alla proposizione del ricorso medesimo, fa cessare la materia del contendere e, pertanto, rende inammissibile sia il ricorso incidentale del rinunziante che quello principale della società i cui bilanci erano stati impugnati, spiegando i suoi effetti sull'intera vicenda processuale, sicché vengono a perdere efficacia anche le sentenze di merito emesse nel giudizio a seguito della proposizione dell'Azione cui la rinuncia si riferisce. (V 2063/88, mass n 457940; (V 1112/82, mass n 418990; (V 5822/81, mass n 416542; (V 2280/73, mass n 365566; (V 2280/73, mass n 365567; (V 2280/73, mass n 365569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)