Sez. 1, Sentenza n. 2280 del 09/08/1973 (Rv. 365566 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AD OPERA DEL SOCCOMBENTE - SUCCESSIVA RINUNCIA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL GIUDIZIO DI MERITO AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ED ALL'AZIONE PROPOSTA, AL CONTRORICORSO ED AL RICORSO INCIDENTALE - RINUNCIA ALL'AZIONE - CONFIGURABILITA - PRONUNCIA DA PARTE DELLA CASSAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ACCETTAZIONE DEL RICORRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AD OPERA DEL SOCCOMBENTE - SUCCESSIVA RINUNCIA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL GIUDIZIO DI MERITO AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ED ALL'AZIONE PROPOSTA, AL CONTRORICORSO ED AL RICORSO INCIDENTALE - RINUNCIA ALL'AZIONE - CONFIGURABILITA - PRONUNCIA DA PARTE DELLA CASSAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ACCETTAZIONE DEL RICORRENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'atto con cui la parte vittoriosa nel giudizio di merito dichiara, dopo che la relativa sentenza e stata dal soccombente impugnata per Cassazione, di rinunziare agli Atti del giudizio in corso, ai diritti fatti valere ed all'Azione fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonche al controricorso ed al ricorso incidentale, equivale ad una rinunzia all'Azione in senso sostanziale ed importa la cessazione della materia del contendere, che la Corte di Cassazione deve dichiarare, indipendentemente da qualsiasi accettazione od opposizione del ricorrente. (nella specie la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere). (V 3700/71, mass n 355477; 1211/70, mass n 346847; 1047/66, mass n (V 322101).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)