Sez. 6, Sentenza n. 33545 del 09/10/2025 Cc. (dep. 10/10/2025) Rv. 288773-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Riconoscimento ed esecuzione di sentenza di condanna emessa da Stato aderente all’Unione Europea - Obbligo di traduzione della sentenza - Necessità - Esclusione - Certificato - Sufficienza - Condizioni - Applicabilità della normativa codicistica - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, non è necessaria, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all'Unione Europea, la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla
sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 16, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)