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Sez. 6, Sentenza n. 14041 del 02/10/2014 Cc. (dep. 03/04/2015) Rv. 262971 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE | Riconoscimento per gli effetti civili - Traduzione della sentenza prodotta dalla parte richiedente il riconoscimento - Necessità di disporre una traduzione officiosa - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262971-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE

In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, qualora l'istante alleghi una traduzione della sentenza (nella specie asseverata con dichiarazione del traduttore dinanzi al giudice di pace), la Corte d'appello procedente è tenuta a disporre una traduzione officiosa solo se vi sia dubbio sull'attendibilità di quella prodotta, ovvero se l'utilizzo di quest'ultima possa pregiudicare i diritti di difesa della persona condannata, e sempre che sia stato eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata ulteriore traduzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'obbligo di traduzione potesse derivare dalla mancata conoscenza della lingua straniera da parte del difensore o dalle differenze grafiche nell'impaginazione del testo tradotto rispetto alla sentenza in lingua originale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 732, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 741

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)