Sez. 3, Sentenza n. 4112 del 29/11/1996 Cc. (dep. 20/01/1997) Rv. 207450 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Motivazione del provvedimento - Indicazione degli estremi del fatto, della norma violata e sintetica indicazione delle ragioni per cui il fatto costituisce violazione della fattispecie - Necessità - Generico riferimento all'esistenza di "fondati motivi" per ritenere che la condotta costituisca violazione della norma - Insufficienza - Fattispecie in tema di asserito falso d'opera d'arte.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
Il decreto dell'autorità giudiziaria che dispone il sequestro probatorio deve essere motivato e nella motivazione occorre dare conto delle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato ovvero, quando si tratti di cose pertinenti al reato, di quelle che determinano un collegamento tra le cose sottratte alla disponibilità del proprietario e il reato per cui si procede, che costituisce un antecedente logico necessario del provvedimento stesso. La motivazione perciò deve dare conto non solo della fattispecie concreta nei sui estremi essenziali di luogo, tempo e azione e indicazione della norma che si ritiene violata, ma anche delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui la tale fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato. A maggior ragione tali requisiti minimi della motivazione sono richiesti al Tribunale del riesame, specie quando in sede di ricorso sia stata contestata la configurabilità stessa del reato (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato il provvedimento di conferma di un provvedimento di sequestro probatorio di alcuni dipinti per una ipotizzata violazione della legge 20 novembre 1971 n. 1062, basata sulla generica asserzione della esistenza di " fondati motivi di ritenere che le opere costituiscano dei falsi")
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 2, Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)