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Sez. 6, Sentenza n. 3964 del 18/12/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 208665 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO | Decreto di perquisizione con delega alla polizia giudiziaria di procedere ai "conseguenti atti di sequestro" - Effettuazione del sequestro ad opera della polizia giudiziaria - Equiparabilità al sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria ex art. 354 cod. proc. pen. - Sussistenza - Necessità della convalida ad opera del pubblico ministero - Sussistenza - Conseguenze della mancata convalida - Restituzione delle cose sequestrate - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208665-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO

In tema di perquisizioni locali, qualora il decreto emesso dal pubblico ministero si limiti a individuare i reati per cui si procede solo con riferimento alle norme di legge violate e, del tutto genericamente, alla commissione di "fatti truffaldini", e contenga la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai "conseguenti atti di sequestro", data l'impossibilità di determinare esattamente il contenuto e i termini della delega, quest'ultima si risolve in un invito rivolto alla polizia giudiziaria ad avvalersi durante la perquisizione dei poteri d'iniziativa in ordine al sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato ad essa attribuiti dall'art. 354 cod. proc. pen.; con la conseguenza che il sequestro così effettuato deve essere convalidato dal pubblico ministero a norma dell'art. 355 cod. proc. pen., dovendosi in difetto disporre la restituzione delle cose sequestrate dalla polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)