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Sez. 3, Sentenza n. 1792 del 11/05/1999 Cc. (dep. 21/06/1999) Rv. 214546 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Sindacato del giudice del riesame - Contenuto: controllo non puramente formale della legalità della misura - Accertamento del "fumus commissi delicti" - Modalità - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214546-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del tribunale non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla verifica dell'astratta possibilità di riferire il fatto attribuito ad un soggetto in una ipotesi di reato, nonché al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti". Tuttavia il controllo al quale è chiamato il giudice del riesame non deve essere puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, limitandosi ad una presa d'atto della tesi accusatoria, ma deve estendersi all'accertamento del "fumus commissi delicti" mediante un esame della fattispecie concreta nei suoi estremi di luogo, tempo ed azione e indicazione della norma che si ritiene violata, e delle ragioni per cui la fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato, con il solo limite che gli elementi rappresentati non possono essere censurati in fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Ed invero, il tribunale del riesame non può fondarsi esclusivamente sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal PM, specie quando quest'ultimo abbia basato la sua richiesta su atti non inviati all'organo giudicante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)