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Sez. 3, Sentenza n. 4444 del 27/03/2002 (Rv. 553336 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Deroga pattizia alla decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. - Contrasto con l'art. 1229, primo comma, cod. civ. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553336-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In tema di fideiussione, la clausola di deroga alla decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. non contrasta con l'art. 1229, primo comma, dello stesso codice (che prevede la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave), atteso che essa aggrava, anziché limitare, la responsabilità del fideiussore, il quale assume la veste di debitore nel rapporto (unilaterale) di fideiussione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229 com. 1, Cod. Civ. art. 1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)