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Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/02/2006 (Rv. 586569 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Tempestività della escussione della garanzia - Decadenza - Termine convenzionale - Ammissibilità - Carattere decadenziale - Accertamento del giudice di merito - Non censurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586569-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività della escussione della relativa garanzia, le norme dell'art.1957 cod.civ. possiedono carattere generale e derogabile, atteso che le parti possono derogare a tali previsioni fissando, come nella specie, un termine convenzionale esplicito per tale escussione decorso il quale la garanzia perderà la sua efficacia, la valutazione del carattere decadenziale di tale termine essendo peraltro insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)