Sez. 1, Sentenza n. 3161 del 11/04/1997 (Rv. 503656 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Semplice inazione del creditore - Insufficienza - Comportamento determinante pregiudizio giuridico - Necessità - Determinazione di mera maggior difficoltà nella realizzazione dei diritti del fideiussore - Irrilevanza.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE
Il "fatto" del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non può consistere nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto; esso deve consistere, pertanto, in un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita di un diritto, e non nella maggior difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)