Sez. 1, Sentenza n. 81 del 08/01/1991 (Rv. 470397 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi - Giudice delegato - Provvedimenti | In genere - Liquidazione del compenso al difensore della curatela - Criteri - Pendenza del giudizio - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi - Giudice delegato - Provvedimenti
Il provvedimento di liquidazione, ex art. 25 L.F., del compenso al difensore che abbia assistito in una causa, ancora pendente, la curatela fallimentare, risponde ad esigenze proprie della procedura concorsuale, e, perciò, non è precluso né dall'esperibilità di ulteriori mezzi a disposizione del professionista per ottenere la liquidazione delle competenze e degli onorari spettantigli secondo la legge professionale, né dal provvedimento che il giudice di detta causa dovrà rendere, ex art. 91 cod. proc. civ., in sede di regolamento finale delle spese processuali, ma deve, nondimeno, osservare le prescrizioni della tariffa professionale. Tale osservanza, tuttavia, non implica che la liquidazione debba avvenire in misura necessariamente non inferiore a quella disposta, in favore della curatela, con la sentenza conclusiva di quella causa, allorché la stessa non sia ancora passata in giudicato, né che, ai fini della determinazione del valore da assumere a base del suddetto provvedimento, debba tenersi conto dell'intera massa fallimentare e non già esclusivamente del valore della causa effettivamente trattata, essendo, peraltro, consentito che, qualora la definitiva decisione di questa determini l'importo delle spese processuali dovute alla curatela stessa in misura superiore a quella liquidata al professionista in sede fallimentare, ricevendo in parte qua fruttuosa esecuzione, questi invochi tale decisione come titolo per ottenere l'eventuale maggior somma, che gli compete per l'opera prestata e che, se incamerata dal cliente, ne determinerebbe ingiusta locupletazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 5, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Legge 19/12/1949 num. 957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)