diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 24/03/2004 (Rv. 571499 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Liquidazione del compenso in favore del difensore della curatela - Reclamo al tribunale - Decisione - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571499-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Il provvedimento camerale ex art. 26 legge fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo proposto contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l'assistenza prestata alla curatela fallimentare in una causa ancora pendente, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo. Più in particolare, il potere del giudice fallimentare di liquidare il compenso al difensore nominato a difesa degli interessi del fallimento, ai sensi dell'art. 25 n. 7 legge fall., che pure soggiace alle regole previste in materia professionale, non trova ostacolo nella previsione di diverso giudice competente, in via generale, alla liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni giudiziali, mediante procedimento di ingiunzione ex art. 633 cod. proc. civ. o procedimento di liquidazione ex art. 27 e ss. legge n. 794 del 1942.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)