Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 29/01/2003 (Rv. 560110 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Liquidazione del compenso al difensore della curatela - Mancata pronuncia del giudice delegato - Reclamo al tribunale fallimentare - Mezzi processuali alternativi - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
L'avvocato che abbia assistito il fallimento in sede giudiziale e che intenda conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali in sede fallimentare, deve farne richiesta al giudice delegato che provvede con decreto ai sensi dell'art. 25, n. 7 della legge fallimentare, disponendo il pagamento in prededuzione dalla massa. Se il credito non gli viene riconosciuto in tutto o in parte, oltre al reclamo al tribunale fallimentare, può servirsi dei normali mezzi riconosciutigli dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 1 n. 7, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)