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Sez. 2, Sentenza n. 2246 del 06/07/1972 (Rv. 359556 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359556-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI.*

In conseguenza della pronuncia di parziale illegittimita costituzionale dell'art 10, comma primo del RDL 14 aprile 1939, n 636, deve essere considerato invalido l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente per infermita fisica o mentale, al di sotto del cinquanta per cento, senza alcuna distinzione tra impiegati ed operai. (Conf 3767'71, mass n 355593).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)