Sez. 2, Sentenza n. 2246 del 06/07/1972 (Rv. 359556 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI.*
In conseguenza della pronuncia di parziale illegittimita costituzionale dell'art 10, comma primo del RDL 14 aprile 1939, n 636, deve essere considerato invalido l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente per infermita fisica o mentale, al di sotto del cinquanta per cento, senza alcuna distinzione tra impiegati ed operai. (Conf 3767'71, mass n 355593).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)