Sez. 3, Sentenza n. 661 del 13/03/1970 (Rv. 345848 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 818 DEL 1965 - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA LEGALE DI UNA PARTECIPAZIONE AGRARIA - INAPPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 818 DEL 1965 - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA LEGALE DI UNA PARTECIPAZIONE AGRARIA - INAPPLICABILITA.*
Le controversie aventi per oggetto la proroga legale di un contratto di partecipazione agraria sono riconducibili nella previsione del n 2 dell'art 429 cod proc civ. esse appartengono pertanto al novero delle controversie di cui all'art 3 della legge 14 luglio 1965 n 818, con la conseguenza che nei loro confronti non opera la sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della predetta legge n 818-1965. (V n 2944-69, massima n 342803).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)