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Sez. 3, Sentenza n. 923 del 30/03/1971 (Rv. 350839 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA LEGALE DEI CONTRATTI AGRARI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350839-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA LEGALE DEI CONTRATTI AGRARI - INAPPLICABILITA.*

Fra le controversie individuali di lavoro, previste dall'art 429 cod proc civ e sottratte alla disciplina della sospensione dei termini processuali con scadenza nel periodo feriale, rientrano anche quelle aventi ad oggetto la proroga legale dei contratti agrari. A tal fine e del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio si sia svolto in primo grado con il rito ordinario anziche con quello speciale del lavoro. (V 661'70, mass n 345848' 3350'69, mass n 343415' 3409'69, mass n 343494' 2944'69, mass n 342803).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)