Sez. 3, Sentenza n. 4197 del 13/05/1997 (Rv. 504267 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Debiti di restituzione di somme di danaro - Inadempimento o ritardo - Conseguente danno del creditore - Determinazione - Criteri - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
Nei debiti di restituzione di somme di danaro, il danno da inadempimento o da ritardo subito dal creditore è determinato attraverso gli interessi legali sulla somma dovuta, salvo che il creditore deduca e dimostri di avere subito un maggior danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)