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Sez. 3, Sentenza n. 4197 del 13/05/1997 (Rv. 504267 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Debiti di restituzione di somme di danaro - Inadempimento o ritardo - Conseguente danno del creditore - Determinazione - Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504267-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Nei debiti di restituzione di somme di danaro, il danno da inadempimento o da ritardo subito dal creditore è determinato attraverso gli interessi legali sulla somma dovuta, salvo che il creditore deduca e dimostri di avere subito un maggior danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)