diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 02/05/1996 (Rv. 497326 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del creditore.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497326-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Nelle obbligazioni pecuniarie la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico avendo il creditore l'onere di allegare e provare, anche con presunzione, il danno ulteriore subito in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)