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Sez. L, Sentenza n. 6323 del 30/03/2004 (Rv. 571667 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto di appello - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571667-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

L'inosservanza dell'onere dell'esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. produce la nullità dell'atto dell'appello ove non consenta all'atto stesso il raggiungimento dello scopo cui è diretto. Pertanto l'eventuale nullità rimane sanata per effetto della costituzione dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)